Consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e Consulenza tecnica di parte (CTP)

Sempre più spesso le famiglie si trovano coinvolte in procedimenti giudiziari per i quali il Giudice dispone una consulenza tecnica psicologica sulla condizione dei membri della famiglia e sulle loro relazioni. È il caso, ad esempio, delle separazioni coniugali giudiziali in cui si rende necessario accertare quali siano le condizioni di affidamento e collocamento più vantaggiose per garantire ai minori l’accesso ad entrambi i genitori (CTU). Inoltre, le persone coinvolte in una consulenza tecnica disposta dal Giudice possono, in accordo con il loro avvocato, nominare un perito di parte a loro garanzia (CTP).

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Consulenza tecnica d'ufficio (CTU)

La Consulenza tecnica d’ufficio (CTU) è disposta dal Giudice del Tribunale Ordinario o del Tribunale per i Minorenni qualora ritenga necessario acquisire elementi più approfonditi di conoscenza delle relazioni familiari e delle caratteristiche interpersonali dei vari componenti della famiglia, in situazioni di particolare conflitto e crisi, con speciale attenzione al benessere dei figli. Ciò vale ad esempio per la delicata tematica dell’affidamento dei figli nelle separazioni coniugali in contesto di lite e a fronte di difficoltà gravi nell’esercizio delle funzioni genitoriali.
Il consulente tecnico d’ufficio, una volta nominato, deve dunque fornire al Giudice elementi utili alla comprensione del contesto familiare e sociale in cui i figli sono inseriti e delle relative risorse in modo da poter assumere la decisione più adeguata per favorire la continuità del rapporto dei minori con entrambi i genitori e le loro famiglie d’origine, nonché per individuare l’ambiente più adatto a sostenere il loro percorso di crescita.


Consulenza tecnica di parte (CTP)

Le persone coinvolte in un procedimento giudiziario per il quale il Giudice ha disposto una Consulenza tecnica d’ufficio e nominato un perito per il suo svolgimento possono, a loro volta, nominare un perito di loro fiducia che assume il ruolo di consulente tecnico di parte.
In questo caso il professionista psicologo ha come compito principale quello di vigilare sulla correttezza delle operazioni peritali (colloqui individuali e di coppia, impiego di reattivi psicodiagnostici, analisi delle interazioni tra genitori e figli) condotte del consulente tecnico d’ufficio nominato dal Giudice. In questo senso il consulente tecnico di parte, pur tutelando l’interesse del suo assistito, resta “pro veritate”, ossia concorre con i colleghi consulenti d’ufficio e di controparte all’accertamento della reale situazione della famiglia, avendo come principale interesse la tutela e il benessere dei minori.
Il consulente di parte si assume inoltre il compito di “accompagnare” il proprio assistito nel percorso di CTU in modo che possa comprendere e utilizzare quanto emerge dal lavoro peritale su di sé come persona, sulla sua storia di coppia e di famiglia e sulle sue qualità o carenze in quanto genitore.

Requisiti per Consulenze tecniche